27 Ago Barriere architettoniche.
Con ordinanza del 05.12.2018 n. 31462 la Sez. 2 della Corte di Cassazione ha affermato, nel solco dell”orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass.civ., 03.08.20112 n. 14096, Cass.Civ., 16.05.2014 n. 10852, Cass. Civ. 7938/2017) che l’installazione di un ascensore realizzata da un condomino su parte di un bene comune finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. Invero, la Corte sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali superiormente citati, conferma la regola secondo cui in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici principio che non può escluso neanche da disposizioni del regolamento condominiale che limitino l’uso delle parti comuni.
Afferma ancora la Corte che in tal caso sarà necessario solo verificare il rispetto dell’art. 1102. cod. civ. il quale afferma che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché nonn ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La Corte a sostegno dei suesposti principi, aggiunge quanto affermato recentemente da altra sentenza della medesima Corte la n. 6129/2017 secondo cui l’installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche rientra fra le opere di cui all’art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all’art. 1, comma 1, del d.p.r. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un’innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2 della l. n. 13 del 1989, va approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, commi 2 e 3 cod. civ., ovvero in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l’osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ. secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2 della l. n. 13 del 1989.
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