27 Ago Pagamento canone d’affitto ai tempi del Coronavirus.
Al fine di contenere il contagio del coronavirus tra la popolazione il governo ha emesso numerosi provvedimenti restrittivi che hanno riguardato anche le attività commerciali con immediatto impatto negativo sul tessuto economico. Con i DPCM dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 sono state, tra l’altro, individuate le attività economiche e commerciali da sospendere con effetti negativi sui rapporti di locazione in essere. In primo luogo, è necessario sottolineare che la responsabilità di tale situazione non può essere ricondotta a nessuna delle parti contrattuali in quanto la sospensione delle attività commerciali è stata disposta con provvedimento dall’autorità governativa. Di fatto, però, l’equilibrio sinallagmatico del contratto risulta alterato seppur temporaneamente e saranno necessari sforzi per cercare nuovi equilibri sino alla cessata emergenza che possano soddisfare le parti coinvolte. Il locatore non essendo in grado di garantire il godimento dei locali oggetto del contratto potrebbe trovare il rifiuto del conduttore, ex art. 1460 c.c., di pagare il canone di locazione fintantoché i locali non saranno nuovamente disponibili per l’esercizio della propria attività. Detta ipotesi, però, deve essere contemperata con la misura adottata dal governo ex art. 65, comma 1, del decreto-legge 18/2020 che consente al conduttore un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo 2020 ed è prevedibile che a breve la stessa misura venga adottata anche per il mese di aprile. Tale assetto normativo fa propendere verso una soluzione che dovrà essere condivisa tra il locatore e il conduttore e diretta ad una riduzione del canone di locazione per il periodo dell’emergenza e fino a che non sarà consentita la ripresa delle singole attività commerciali.
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